Art. 14.
(Catasto comunale degli impianti di trasmissione radiotelevisiva e di telefonia mobile).

      1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i gestori di reti e di impianti di trasmissione radiotelevisiva e di telefonia mobile sono tenuti a presentare al comune un piano di localizzazione che descrive le caratteristiche tecniche, lo sviluppo, la modificazione o il mantenimento degli impianti da essi gestiti.
      2. È fatto obbligo ai gestori, attraverso opportuni supporti cartografici, nell'ambito del piano di cui al comma 1, di evidenziare il grado di copertura del territorio garantito dal funzionamento dell'insieme degli impianti installati e da ogni singolo impianto installato.
      3. Il piano di cui al presente articolo, a cura dei gestori, è annualmente aggiornato e comunicato al comune.
      4. I comuni, sulla base dei piani di cui al presente articolo, costituiscono il catasto comunale degli impianti di trasmissione radiotelevisiva e di telefonia mobile.
      5. Compete ai comuni, in base al grado di copertura del rispettivo territorio e ai dati dei piani contenuti nel catasto di cui al comma 4, valutare la congruità delle

 

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proposte di nuova installazione di impianti.
      6. I comuni rendono pubblici i contenuti del piano di cui al presente articolo, fissando un termine per la presentazione delle osservazioni da parte di cittadini, associazioni o comitati ai sensi dell'articolo 6.
      7. I comuni, al fine di contenere la diffusione di impianti di cui al comma 1 responsabili della produzione di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, promuovono l'utilizzo comune, per più gestori del servizio, degli impianti installati o da installare. Eventuali rapporti economici e giuridici connessi con l'utilizzo comune di un medesimo impianto sono oggetto di apposita disciplina mediante l'adozione di specifiche convenzioni tra le parti.